Registro telematico dell’olio d’oliva. Modalità di gestione dell’olio «in attesa di classificazione»
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30/07/2025
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Registro telematico dell’olio d’oliva. Modalità di gestione dell’olio «in attesa di classificazione»
Condividiamo una circolare ministeriale che riteniamo importante poiché chiarisce qualche aspetto sul tema relativo ai tempi di classificazione degli oli da olive “in attesa” di ricevere una identità commerciale.
Il testo fornisce importanti aggiornamenti e precisazioni sul registro telematico dell’olio d’oliva, istituito con il DM 23 dicembre 2013 e operativo dal 1° luglio 2015, che funge da sistema di tracciabilità della filiera olearia. Ecco una sintesi e i punti chiave:
Contesto e criticità attuali
Dopo quasi un decennio di utilizzo, è emerso un problema riguardante gli oli “in attesa di classificazione”.
Al 30 giugno 2024, circa 4.300 tonnellate di olio erano ancora in attesa di classificazione in Italia, in un anno caratterizzato da una forte contrazione della produzione mondiale.
Per la campagna 2024/2025, al 31 maggio risultano circa 3.896 tonnellate di olio ancora da classificare.
Obblighi di classificazione
A partire dalla campagna 2025/2026, gli oli vergini in attesa di classificazione presenti nel registro devono essere classificati entro specifici termini, assegnandoli alle categorie:
Olio extra vergine di oliva
Olio di oliva vergine
Olio di oliva lampante
La classificazione deve essere effettuata utilizzando il codice operazione “O0-Classificazione” e rispettando i tempi indicati nelle seguenti tabelle:
Deroghe per campagne precedenti
Per le campagne antecedenti al 2025/2026, tutti gli oli in attesa di classificazione devono essere classificati entro il 30 settembre 2025, indipendentemente dalla data di ottenimento.
Aggiornamento della cartellonistica
Dopo la classificazione, è obbligatorio aggiornare la cartellonistica identificativa dei recipienti di stoccaggio, come previsto dall’art. 5 bis, comma 1, del DM 23 dicembre 2013, indipendentemente dai tempi di registrazione.
Sanzioni
Inadempienze nel rispetto delle modalità di tenuta del registro telematico comportano sanzioni secondo l’art. 7, comma 4, del DM 10 novembre 2009 e l’art. 5, comma 3, del DM 23 dicembre 2013, ai sensi del D. Lgs. 103/2016.
Il mancato aggiornamento della cartellonistica può comportare sanzioni ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 103/2016.
Scambi e commercio di olio sfuso (alcune considerazioni). La circolare e le relative tabelle non precisano quali tempi sono invero previsti per l’operatore che acquista un prodotto già classificato dal suo fornitore, ma è chiamato a verificarne l’identità merceologica per diligenza o per rispondere ai processi interni di qualità. Anche questi operatori affrontano un periodo di “attesa di classificazione”, ma per essi non sono previsti termini.
La norma prevede al momento dei tempi entro i quali effettuare la registrazione della presa in carico del prodotto acquistato ma non i tempi entro i quali effettuare la classificazione merceologica lasciando di fatto la decisione all’interpretazione dell’operatore o, in caso di controllo, alla valutazione di congruità dell’organo di controllo. Sarebbe dunque utile integrare le istruzioni reperibili nella circolare con una ulteriore tabella che disciplini gli scambi tra operatori ed i tempi perentori di classificazione dal momento della ricezione del prodotto, così come sono disciplinati i tempi limite di registrazione della presa in carico, al fine di eliminare ogni dubbio ed ogni ipotesi di contenzioso.
In attesa di chiarimenti e precisazioni da parte delle autorità competenti, Chemiservice vi terrà aggiornati su eventuali sviluppi.
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